L’imprenditore agricolo che, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto agevolato di terreni da coltivare, è costretto a rivenderli, decade dai benefici previsti per la valorizzazione per la piccola proprietà contadina, ma compensa lo sconto fiscale ricevuto versando il Registro nella misura del 9 e non del 15 per cento. La decadenza dalle agevolazioni per alienazione anticipata, infatti, non cambia la qualifica di imprenditore agricolo professionale del contribuente. Qualifica che consente, appunto, l’applicazione dell’aliquota del 9% per il recupero dell’imposta di registro pagata nella misura dell’1% sull’originario atto d’acquisto.L’aliquota del 9%, continua l’Agenzia, si applica sia nell’ipotesi di rinuncia alle agevolazioni, esercitata espressamente nell’atto di trasferimento, sia in quella di decadenza dai benefici per la cessione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. A ben vedere, infatti, tale decadenza non determina un cambio di qualifica del venditore, che resta comunque imprenditore agricolo professionale. L’aliquota del 15% (articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur) è prevista, infatti, solo per i trasferimenti di terreni agricoli in favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali.
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