COLTIVATORI DIRETTI E IAP Vendita anticipata di terreni acquistati con agevolazione fiscale :all’agricoltore (iscritto all’INPS in qualità di coltivatore diretto o IAP) ancora uno sconto

L’imprenditore agricolo che, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto agevolato di terreni da coltivare, è costretto a rivenderli, decade dai benefici previsti per la valorizzazione per la piccola proprietà contadina, ma compensa lo sconto fiscale ricevuto versando il Registro nella misura del 9 e non del 15 per cento. La decadenza dalle agevolazioni per alienazione anticipata, infatti, non cambia la qualifica di imprenditore agricolo professionale del contribuente. Qualifica che consente, appunto, l’applicazione dell’aliquota del 9% per il recupero dell’imposta di registro pagata nella misura dell’1% sull’originario atto d’acquisto.L’aliquota del 9%, continua l’Agenzia, si applica sia nell’ipotesi di rinuncia alle agevolazioni, esercitata espressamente nell’atto di trasferimento, sia in quella di decadenza dai benefici per la cessione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. A ben vedere, infatti, tale decadenza non determina un cambio di qualifica del venditore, che resta comunque imprenditore agricolo professionale. L’aliquota del 15% (articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur) è prevista, infatti, solo per i trasferimenti di terreni agricoli in favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali.

CLICCA QUI SOTTO PER LEGGERE LA RISPOSTA ALL’INTERPELLO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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SOCIETA’ AGRICOLA CHE CEDE IL TERRENO ACQUISTATO CON AGEVOLAZIONE FISCALE, PRIMA DEL VINCOLO DEI 5 ANNI

AGEVOLAZIONE ACQUISTO TERRENO AGRICOLO: se la società agricola che ha acquistato il terreno, lo cede ad un socio coltivatore diretto o iap prima dei 5 anni stabiliti per legge, l’agevolazione fiscale NON VIENE PERSA. Lo chiarisce la risposta all’interpello n 458 dell’Agenzia delle Entrate. “non incorre nella decadenza dei benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del Codice Civile (coltivatore diretto o iap).

CLICCA QUI PER LEGGERE LA RISPOSTA ALL’INTERPELLO N 458 del 8/10/2020 DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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“COMPENDIO UNICO”: Risposta n. 396 Agenzia delle Entrate . Applicazione agevolazione ‘compendio unico’ generale in caso ditrasferimento di fondo agricolo per successione.

ll compendio unico consente all’Imprenditore agricolo, iscritto nella posizione INPS come coltivatore diretto o Iap, di :• esenzione dall’imposta di bollo, ipotecaria, catastale e di registro e di ogni altro genere. Nessuna esenzione è prevista con riguardo a tributi diversi dalle imposte. Restano pertanto dovuti la tassa ipotecaria e i tributi speciali catastali;• riduzione ad 1/6 dei compensi notarili;• concessione di mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Questa agevolazione è prevista solo per il compendio montano al comma 3 dell’articolo 5-bis, decreto legislativo 97/1994.VINCOLI: – vietato il frazionamento dei terreni, fabbricati e pertinenze destinati in compendio per almeno 10 anni.-Per effetto di tale vincolo di indivisibilità tutti gli atti tra vivi, mortis causa o le disposizioni testamentarie che frazionano il compendio unico sono nulli. Afferma infatti il quarto comma dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 228/2001 come modificato dalla riforma del 2004 che “Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico“.L’Agenzia delle Entrate chiarisce cosa fare nel caso di successione ereditaria.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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ACCERTAMENTO VALORE DI UN TERRENO O ALTRI IMMOBILI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

I giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16374 del 30 luglio 2020, sono partiti dal riferimento del costante orientamento giurisprudenziale in base al quale “…un avviso di liquidazione fondato esclusivamente sui valori OMI non può ritenersi fondato sotto il profilo motivazionale e, in difetto di ulteriori elementi forniti dall’Agenzia delle entrate, non può indicare congruamente il valore venale in comune commercio del bene” (cfr Cassazione nn. 18651/2016, 11439/2018 e 21813/2018).QUINDI ATTENZIONE : IL VALORE DI UN IMMOBILE NON PUO’ BASARSI SOLAMENTE SUL VALORE OMI . Si deve basare anche della sede del manufatto e del raffronto con altri atti di acquisto di terreni similari nelle vicinanze deI quello oggetto di accertamento.

CLICCA QUI PER LEGGERE sentenza n. 16374 del 30 luglio 2020 delle Corte di Cassazione

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ACQUISTO TERRENI AGRICOLI DA PARTE DI COLTIVATORE DIRETTO O IAP

ACQUISTO TERRENI AGRICOLI DA PARTE DI COLTIVATORE DIRETTO O IAP
Se l’acquirente è un coltivatore diretto o uno IAP iscritti all’INPS, nel momento in cui acquista un terreno agricolo, se non è in grado di rispettare i 5 anni di possesso e di coltivazione, invece di ottenere l’agevolazione dell’1% di tassazione ,evitando di pagare il 15% di tassazione ordianria, può pagare il 9%.
Questa situazione si verifica nel momento in cui l’acquirente presume di non rispettare il possesso per 5 anni.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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ACQUISTO TERRENO AGRICOLO DA PARTE DI SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE (S.S.)

L’agevolazione fiscale prevista per coltivatori diretti e IAP è consentita anche ad una Società Semplice SS che acquista il terreno, a patto che almeno uno dei soci, sia IAP o Coltivatore diretto.
Qui di seguito la risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello:
“”In ipotesi di affitto del fondo, prima del decorso dei cinque anni, ad una società di persone esercente attività agricola della quale siano soci lo stesso concedente, il coniuge e i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado, perché i benefici possano continuare ad essere goduti dal concedente sarà, pertanto, necessario che il medesimo provveda alla coltivazione diretta dello specifico fondo.
(…)l’affitto a favore di una società agricola, costituita tra lo stesso coltivatore diretto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, del fondo acquistato con le agevolazioni per la PPC, effettuato prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni a patto che il concedente continui a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni”

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERPELLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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ACQUISTO TERRENI DA PARTE DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP , ISCRITTI ALL’INPS, agevolazione fiscale.

Attenzione quando si acquistano terreni agricoli, da parte di coltivatori diretti e iap iscritti all’INPS: l’agevolazione è prevista sull’ imposta fissa di registro ed ipotecaria ed è dovuta la sola imposta catastale dell’uno per cento. Ma attenzione una volta acquistato il terreno con la suddetta agevolazione, il proprietario deve coltivare direttamente il terreno: non può nè venderlo e nè affittarlo , per 5 anni dalla data di acquisto.
Il Sole 24 Ore riporta una sentenza in cui un acquirente ha acquistato un terreno con l’agevolazione, con all’interno un affittuario che gestiva il terreno: tale affittuario ha continuato a gestire il terreno e quindi gli organi di competenza hanno effettuato i controlli, togliendo l’agevolazione fiscale all’acquirente. Pertanto quando si acquista un terreno con l’agevolazione fiscale da coltivatore diretto e da IAP, è bene assicurarsi di far uscire l’affittuario che coltiva il terreno.

CLICCA QUI sul  link dell’articolo de Il Sole 24 Ore

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