BRACCIANTI AGRICOLI: destinatari del beneficio del cosiddetto “trascinamento delle giornate” previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.

BRACCIANTI AGRICOLI: destinatari del beneficio del cosiddetto “trascinamento delle giornate” previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.Tale beneficio prevede che i braccianti agricoli iscritti negli elenchi dei comuni colpiti da calamità eccezionali o avversità atmosferiche possono ottenere il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di un numero di giornate lavorative aggiuntive a quelle prestate presso gli stessi datori di lavoro, necessarie a raggiungere il numero di giornate effettivamente svolte nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici.Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nel 2020 per almeno cinque giornate presso una impresa agricola che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, legge 27 dicembre 2006, n. 296.Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, avvalendosi del servizio denominato Dichiarazione di calamità aziende agricole, entro il 25 febbraio 2021.

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Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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Autore: Dott. Alessio Santoni

Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista

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