APICOLTURA: Reg. UE 1308/2013 – Art. 55 – Aiuto all’apicoltura
Possono accedere alla concessione del finanziamento singoli allevatori o imprese, che siano in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli apiari e degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, Organizzazioni, Associazioni, Unioni di produttori,Consorzi del settore apistico, Enti e Centri di Ricerca, siano essi pubblici o privati.
I soggetti interessati, per ogni campagna del triennio
2020/2022, possono presentare una sola domanda di aiuto presso l’Amministrazione Partecipante/Ufficio regionale Territorialmente competenti (Regione, Provincia autonoma) e dove il beneficiario ha la residenza. La domanda dovrà essere corredata dalla fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità.
PER CHI NECESSITA DI UNA CONSULENZA PUO’ INVIARMI UN MESSAGGIO
APICOLTURA: Reg. UE 1308/2013 – Art. 55 – Aiuto all’apicoltura
