L’importo totale degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non possa superare 25 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari e che l’importo complessivo totale degli aiuti “de minimis” concessi nell’arco di tre esercizi finanziari non possa superare il limite nazionale stabilito nell’allegato II, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni: a) per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l’importo complessivo totale concesso nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite settoriale di cui all’articolo 2, paragrafo 4; b) gli Stati membri si dotano di un registro centrale nazionale in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2.
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CELEX_32019R0316_IT_TXT