Dott. Alessio Santoni
Dott. Alessio Santoni , laureato in scienze agrarie , libero professionista
Con riferimento all’applicabilità dell’articolo 56-bis, comma 3, del TUIR all’attività faunistico-venatoria esercitata sul fondo dall’imprenditore agricolo, sia come persona fisica che come società semplice, sono pervenute numerose richieste di chiarimento. Al riguardo, preliminarmente, appare opportuno evidenziare che la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (c.d. legge quadro sulla caccia) prevede che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale sia soggetto a pianificazione faunistico-venatoria e che le Regioni e le Province realizzino tale pianificazione mediante la destinazione differenziata del territorio. In particolare, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della citata legge quadro il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata. Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della citata legge quadro la gestione privata dell’attività faunistico-venatoria può essere esercitata nelle seguenti due forme (soggette alla tassa di concessione regionale), la cui istituzione è autorizzata dalle Regioni: 2 • aziende faunistico-venatorie, non aventi fini di lucro, istituite per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche. Tali aziende svolgono attività rispondenti a programmi di conservazione e di ripristino ambientale; • aziende agri-turistico-venatorie, istituite “ai fini di impresa agricola”. A tali aziende sono consentiti l’immissione e l’abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica e di allevamento. Ciò detto con riguardo alla disciplina generale che regola l’attività faunistico venatoria, occorre individuare quale sia il trattamento fiscale da applicare all’imprenditore agricolo, sia come persona fisica che come società semplice, in relazione al reddito derivante dall’esercizio sul fondo dell’attività faunisticovenatoria il cui esercizio sia stato autorizzato dall’amministrazione territoriale competente. Sulla base di quanto rappresentato nella richiesta di parere, la tipologia di attività svolta dall’imprenditore agricolo, per la quale viene chiesto di chiarire quale sia il trattamento fiscale applicabile ai fini delle imposte sul reddito, consiste sostanzialmente nell’effettuazione, con l’impiego di mezzi e attrezzature agricoli ed occupando lavoratori assunti con “contratti agricoli”, delle seguenti lavorazioni: • allevamento di selvaggina, alimentata con mangimi ottenuti dai terreni di cui dispone l’azienda; • concessione dell’esercizio dell’attività venatoria a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo; • realizzazione di interventi agro-forestali volti a mantenere e ricostituire l’habitat. Al riguardo si evidenzia che l’articolo 56-bis del TUIR prevede dei regimi agevolati ad hoc per la determinazione del reddito d’impresa derivante dalle “altre attività agricole”, tra le quali, al comma 3, sono comprese le attività consistenti nella prestazione di servizi di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile. 3 Per un corretto inquadramento della fattispecie in questione occorre, pertanto, partire dalla nozione di imprenditore agricolo che risulta dalla sostituzione dell’articolo 2135 del codice civile operata dall’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. In particolare, tale riforma allo scopo di favorire il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, ha ridefinito in chiave più moderna la figura dell’imprenditore agricolo, non più visto come soggetto dedito esclusivamente a un’attività che preveda l’utilizzo del fondo, ma come imprenditore dinamico che svolge molteplici attività sia legate allo svolgimento di un intero ciclo biologico ovvero di una fase essenziale del ciclo stesso, sia attività consistenti nella fornitura di beni e servizi di varia natura, quali, ad esempio l’accoglienza e l’erogazione di pasti. Si evidenzia, infatti, che l’articolo 2135 del c.c., dopo aver definito l’imprenditore agricolo come colui che “esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”, al terzo comma, inserisce tra le attività connesse anche “le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. Per quanto di interesse per la soluzione del quesito posto, si evidenzia pertanto che, per la qualificazione come “attività connesse” delle attività di fornitura servizi, nella quale consiste nella sostanza l’esercizio dell’attività faunisticovenatoria, la norma in commento ha stabilito un criterio che prevede i seguenti requisiti: • requisito soggettivo: l’imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l’allevamento di animali; 4 • requisito oggettivo: l’imprenditore per lo svolgimento di tali attività deve utilizzare “prevalentemente” attrezzature o risorse dell’azienda “normalmente” impiegate nell’attività agricola principale. Al riguardo, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 14 maggio 2002 ha chiarito che è da considerarsi “normale” l’impiego in via continuativa e sistematica di tali attrezzature nell’attività agricola principale e che, al contrario, non potrà qualificarsi come “normale” l’utilizzo occasionale e sporadico nell’attività agricola principale di attrezzature che, invece, sono impiegate con continuità e sistematicità al di fuori dell’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento. Da ciò consegue che la fornitura di servizi da parte dell’imprenditore agricolo, per poter rientrare fra le attività connesse, non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale; in tal senso le attrezzature agricole, così come le altre risorse dell’azienda, non devono essere impiegate nell’attività connessa in misura prevalente rispetto all’utilizzo operato nell’attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento. Come già anticipato, il regime fiscale relativo alle imposte sui redditi cui assoggettare gli imprenditori agricoli che svolgono attività di fornitura di servizi effettuate ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del c.c. (vale a dire “m 5 Pertanto, tenuto conto del quadro normativo delineato, all’imprenditore agricolo che fornisca servizi faunistico-venatori potrà applicarsi, in relazione ai redditi che ne derivano, il citato articolo 56-bis, comma 3, del TUIR, esclusivamente nel caso in cui, per le modalità che in concreto assume l’esercizio dell’attività, sia integrata la fattispecie prevista dal terzo comma dell’articolo 2135 del c.c., come illustrata dalla citata circolare n. 44/E del 2002. In particolare, per fruire del regime forfetario di imposizione è necessario che per la fornitura di servizi vengano prevalentemente utilizzate attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività principale rispetto a quelle che sono impiegate solo per la fornitura di servizi. Al fine di valutare se sussista tale requisito “della prevalenza”, tenuto conto di quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 44/E del 15 novembre 2004, può adottarsi un criterio basato sul confronto tra il fatturato realizzato con l’impiego di attrezzature o risorse aziendali; in tal modo, il requisito della “prevalenza” è rispettato quando il fatturato derivante dall’impiego da attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature o risorse. Qualora nel caso concreto non risulti integrato il requisito della “prevalenza” i redditi derivanti all’imprenditore agricolo dalla fornitura di servizi concorreranno a formare il reddito d’impresa in base ai criteri ordinari. Si evidenzia, infine, che, per effetto della limitazione di carattere soggettiva contenuta nell’articolo 56-bis del TUIR, al comma 4, risulterà inapplicabile il regime agevolato previsto dal comma 3 del medesimo articolo all’imprenditore agricolo avente forma giuridica diversa da persone fisica, società semplice e ente non commerciale. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni 6 fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 20111 ha stabilito che, a
decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio
di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni
pubbliche, deve avvenire esclusivamente in via telematica.
A tale scopo, l’Inail ha posto in essere, nel corso degli ultimi anni, le attività necessarie
per la progressiva messa a disposizione dei servizi telematici per le categorie di utenti
interessati.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 20111 ha stabilito che, a
decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio
di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni
pubbliche, deve avvenire esclusivamente in via telematica.
A tale scopo, l’Inail ha posto in essere, nel corso degli ultimi anni, le attività necessarie
per la progressiva messa a disposizione dei servizi telematici per le categorie di utenti
interessati.
Nel quadro di attività sopra delineato è disponibile, a decorrere dal 1° ottobre 2018, il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura.
I soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo in questione sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’Inps. Il suddetto Istituto, infatti, provvede sia alla riscossione dei contributi di previdenza e assistenza sociale e assicurativi, sia all’accertamento dell’appartenenza al settore agricoltura . La denuncia/comunicazione può essere effettuata anche dagli intermediari e dai loro delegati.
Applicativo per la gestione dei datori di lavoro agricolo Il rilascio del suddetto servizio telematico è stato preceduto dalla realizzazione dell’applicativo “Gestione DL agricolo” che contiene i dati anagrafici delle diverse tipologie di datori di lavoro del settore agricoltura (aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, imprenditori agricoli professionisti) ed è aggiornato con i dati forniti dall’Inps con cadenze periodiche .
Istruzioni per l’accesso al servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio. I datori di lavoro del settore agricoltura, per l’accesso ai servizi telematici Inail, devono essere in possesso del profilo di “Utente con credenziali dispositive”, acquisibile tramite il servizio “Richiedi credenziali dispositive” disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l’accesso con una delle modalità di seguito riportate: ü Spid ü Pin Inps ü Carta Nazionale dei Servizi (Cns) In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell’Inail previa compilazione dell’apposito modulo reperibile nel portale alla sezione “ATTI E DOCUMENTI” -> “Moduli e modelli”, sottosezione “PRESTAZIONI”, voce “Altri moduli”. Per ogni opportuna informazione si rinvia alle istruzioni riportate nella sezione “SUPPORTO” -> “Guide manuali operativi”, sottosezione “Servizi online – Istruzioni per l’accesso”.
Con la circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107 l’istituto ha accolto la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate e introdotte dalla legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96.
Nel messaggio 12 luglio 2017, n. 2887 sono contenute le istruzioni per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo in relazione alle aree professionali di appartenenza, per integrare e rivalutare la misura minima della retribuzione oraria da assumere.
Per favorire la corretta applicazione della disciplina, si ricorda inoltre, che la misura del compenso minimo giornaliero si applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere e si fa presente che:
SITO INPS
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 12 del Reg. (UE) n. 639/2014 in materia di
calcolo dell’importo dei pagamenti diretti di cui all’art. 9, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013,
si rende necessario procedere al calcolo del pagamento medio nazionale del sostegno diretto per
ettaro.
Pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro
Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è stabilito dividendo il massimale
nazionale fissato per l’anno nell’allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013, per il numero totale di
ettari ammissibili dichiarati per tale anno in conformità all’art. 72, paragrafo 1, lett. a), del Reg.
(UE) n. 1306/2013.
Tale valore, per l’anno 2017, è pari a euro 398,98 tenuto conto che:
Le presenti istruzioni operative dettano le modalità tecniche attuative di quanto disposto nella nota AGEA
n. 63212 del 30 LUGLIO 2018 concernente la risoluzione delle anomalie tutt’ora presenti concernenti le
movimentazioni registrate nella fase di ricognizione preventiva e necessarie alla conclusione delle attività di
ricalcolo puntuale dei titoli di singole posizioni, relative alla campagna 2015.
A tal fine, si riportano di seguito le procedure che gli interessati devono porre in essere per la correzione,
ove possibile, delle movimentazioni presenti a sistema.
Di seguito tutte le casiste della anomalie assegnazione titoli pac 2015.
Cos'è l'Agricoltura Sociale?
La legge del 18 agosto 2015, n 141, modificata con DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95, definisce:
1. Ai fini della legge, per agricoltura sociale si intendono le attivita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare: a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilita' e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in eta' lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di persone in difficolta' sociale, fisica e psichica. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalita' relativi alle attivita' di cui al comma 1. 3. Le attivita' di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. 4. Le attivita' di cui al comma 1 sono esercitate altresi' dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo. 5. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente. 6. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attivita' agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.
Per approfondire leggi: